VOLO IN RITARDO
Si verifica quando la partenza dell’aereomobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto
In questo caso il passeggero ha diritto a:
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA viene riconosciuto in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
VOLI INTRACOMUNITARI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | RITARDO DEL VOLO ALMENO 2 ORE |
VOLI INTRACOMUNITARI | SUPERIORI A1500 KM | RITARDO DEL VOLO ALMENO 3 ORE |
VOLI INTERNAZIONALI | INFERIORI O PARI A 1500 KM | RITARDO DEL VOLO ALMENO 2 ORE |
VOLI INTERNAZIONALI | TRA I500 KM E 3500 KM | RITARDO DEL VOLO ALMENO 3 ORE |
VOLI INTERNAZIONALI | SUPERIORI A 3500 KM | RITARDO DEL VOLO ALMENO 4 ORE |
RINUNCIA AL VOLO
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistena.
MODALITÀ DI RECLAMO
Eventuali reclami devono essere presentati in primo luogo alle compagnie aeree con i quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.
Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si può presentare reclamo:
• alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera
• agli Organismi responsabili2 degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati
Come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia europea del Novembre 2009, nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo, raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, gli stessi hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.
Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali.