VACANZA ROVINATA
Si verifica se il tuo viaggio non ha le ceratteristiche promesse e hai subito una serie di disservizi
Si verifica se il tuo viaggio non ha le ceratteristiche promesse e hai subito una serie di disservizi
Se il volo è in ritardo o è stato cancellato, l’hotel non è come ti era stato prospettato oppure non risulta alcuna prenotazione a tuo nome
Il Codice del turismo prevede che, se il disservizio è di rilevante importanza, tu possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Il danno da vacanza rovinata è un tipo di danno che comprende, da un lato, la perdita patrimoniale subìta (ad esempio, il ristoro dei costi sostenuti per l’acquisto dei biglietti aerei, oppure della prenotazione alberghiera), dall’altro la perdita non patrimoniale, ossia la perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita.
Come chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata è conseguenza di un inadempimento del tour operator, dunque a questo andrà richiesto il risarcimento.
Al verificarsi di un disservizio direttamente sul posto di vacanza, è necessario presentare tempestivamente un reclamo al tour operator, telefonicamente oppure a mezzo e-mail o fax.
In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare un reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando precisamente al tour operator le difformità del servizio ricevuto rispetto a quanto era stato promesso o pubblicizzato, i disagi subiti e le spese personalmente sostenute e non prospettate (ad esempio il costo del pernottamento presso altra struttura alberghiera), chiedendo il relativo indennizzo.
La richiesta di risarcimento si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze.
Come viene quantificato il danno?
Trattandosi di un danno non patrimoniale, e dunque difficilmente quantificabile nel suo esatto ammontare economico, la giurisprudenza ritiene che esso possa essere valutato in via equitativa, ossia secondo la discrezionalità del giudice, in base alle caratteristiche del caso concreto.